Lo STATUTO

Fondazione Dieta Mediteranea
Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale
Con sede in Ostuni

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

E’ costituita la Fondazione denominata “Dieta Mediterranea, non lucrativa, con lo scopo di sostenere la diffusione e l’adesione alla Dieta Mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO , e di promuovere studi e ricerche atte ad aumentare le conoscenze relative ai componenti della dieta mediterranea, ai principi attivi contenuti ed alle tecnologie di trasformazione non denaturanti.

La fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha sede in Ostuni (BR).

Gli organi della fondazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del territorio nazionale e internazionale.

La Fondazione opera nel pieno rispetto del Dlgs. n. 460/1997 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni. Ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 del suddetto decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico è obbligatorio l’uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa” .

La durata della Fondazione é illimitata.

 

ARTICOLO 2

DELEGAZIONI E UFFICI

Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

 

ARTICOLO 3

SCOPI

La Fondazione opera in diversi ambiti e persegue fini di ricerca scientifica e di solidarietà sociale, al fine di diffondere la dieta mediterranea per tutelare lo stato di salute e per lo studio dei suoi componenti. In particolare:

1) Prevenzione e terapia delle malattie croniche associate all’alimentazione;

2) Ricerca sui componenti principali della dieta;

3) Studi per il miglioramento della qualità di tali componenti;

4) Diffusione delle conoscenze acquisite.

La Fondazione, perseguirà i suoi fini mediante la realizzazione di progetti che saranno individuati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:

1) Collaborare con Enti ed Organizzazioni pubbliche e private per studiare e diffondere la cultura della dieta mediterranea nel mondo;

2) Promuovere e sostenere la diffusione e l’adesione alla Dieta Mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’UNESCO;

3) Condurre ricerche cliniche ed epidemiologiche per valutare le abitudini alimentari delle nuove generazioni;

4) Impostare campagne di stampa per sostenere la dieta mediterranea come strumento non farmacologico di prevenzione;

5) Coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado nello studio delle componenti alimentari e del loro ruolo nella nutrizione umana;

6) Organizzare periodicamente in Italia ed in altri Paesi del Mediterraneo e del Mondo, convegni, incontri e corsi sul tema della dieta mediterranea.

7) Promuovere studi e ricerche atte ad aumentare le conoscenze relative ai componenti della dieta mediterranea, ai principi attivi contenuti ed alle tecnologie di trasformazione non denaturanti in particolare:

a- Ricerca e studi sulle correlazioni tra dieta e patologie croniche, metaboliche e neoplastiche allo scopo di prevenire e curare tali malattie anche attraverso l’alimentazione.

b- Ricerca sui componenti principali caratterizzanti la dieta mediterranea studiando ed eventualmente isolando i principi attivi contenuti.

c- Ricerca e studi per il miglioramento delle Qualità igienico-nutrizionali dei vari componenti e per la loro eventuale trasformazione in nuovi prodotti.

d- Promozione di attività culinarie utilizzanti i componenti della dieta mediterranea, rivolte ad un adattamento nutrizionale in linea con le esigenze della vita moderna.

 

ARTICOLO 4

ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà adottare e

  1. a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve e a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
  3. c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività non amministrative e di quelle contabili e fiscali;
  4. d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  5. e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
  6. f) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
  7. g) promuovere in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori;
  8. h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

ARTICOLO 5

VIGILANZA

L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

− dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in danaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Partecipanti;

− dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

− dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

− dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

− da contributi attribuiti al patrimonio dall’unione Europea, dallo Stato da altri enti territoriali o da altri enti pubblici.

 

ARTICOLO 7

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

− dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

− da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

− da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;

− dai contributi annuali, in qualsiasi forma concessi, dai comuni nella qualità di membri Partecipanti e le amministrazioni intervenute nella qualità di membri fondatori promotori nella misura di € 0,20 (zero virgola venti) all’anno per ogni abitante . Per la Provincia di Brindisi il contributo è pari ad € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) all’anno. Per le associazioni di categoria (partecipanti e/o fondatori) il contributo annuale sarà pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). Per tutti gli altri diversi dai precedenti in qualità di soci fondatori il contributo sarà pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Il Consiglio di amministrazione per le singole imprese, nella sola qualità di soci partecipanti, delibererà il contributo annuale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

ARTICOLO 8

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di programmazione e di previsione dell’esercizio successivo che verrà poi approvato dall’assemblea dei Fondatori Promotori entro il 30 (trenta) novembre successivo.

Entro il 31 (trentuno) marzo successivo, lo stesso Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell’anno decorso, che verrà poi approvato dall’assemblea dei Fondatori Promotori entro il 30 (trenta) aprile successivo.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d’esercizio saranno a disposizione di tutti i Fondatori Promotori presso la sede della Fondazione, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da chi competente non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessario a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

 

ARTICOLO 9

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della fondazione si dividono in:

− Fondatori promotori;

− Partecipanti;

− Fondatori Onorari.

 

ARTICOLO 10

FONDATORI PROMOTORI

Sono “Fondatori Promotori” coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che hanno contribuito alla nascita dell’iniziativa.

Qualora venisse a mancare alcuno dei Fondatori Promotori, quelli superstiti procedono, con deliberazione, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori.

Tale delibera sarà valida se assunta con la presenza di tutti i Fondatori Promotori e con la maggioranza dei due terzi dei Fondatori Promotori stessi.

In sostituzione dei Fondatori Promotori deceduti, potranno essere nominati e individuati dai Fondatori Promotori superstiti, le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, enti, che si sono contraddistinti per il loro contributo economico e/o morale apportato alla Fondazione.

Ai Fondatori Promotori spetta il potere di eleggere fino a sette membri del Consiglio di Amministrazione, due membri del Collegio dei Revisori Contabili, tra cui il Presidente, nonché i Fondatori Onorari.

 

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche, giuridiche pubbliche o private e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributo in danaro al Patrimonio o anche al Fondo di Gestione, annuale o pluriennale, ovvero con un’attività anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina dei Partecipanti e potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei medesimi per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

 

ARTICOLO 12

FONDATORI ONORARI

Possono ottenere la carica di Fondatori Onorari le persone fisiche giuridiche pubbliche o private e gli enti di elevato profilo morale scelte dai Fondatori Promotori, con esclusiva funzione di sostegno materiale e/o morale alla Fondazione. La carica di fondatori Onorari è a vita.

 

ARTICOLO 13

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza prevista dall’art. 17, l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

− inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;

− condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;

− comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

− estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

− apertura di procedure di liquidazione;

− fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione ai sensi dell’art 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I fondatori promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

 

ARTICOLO 14

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

− Assemblea dei Fondatori Promotori;

− Consiglio di Amministrazione;

− Il Presidente della Fondazione e i Vicepresidenti;

− Il Segretario;

-il Direttore Generale;

− Il Collegio dei partecipanti;

− Il Comitato scientifico;

− Il Collegio dei Revisori Contabili.

 

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI FONDATORI PROMOTORI

L’Assemblea dei Fondatori Promotori nomina: fino a sette membri del Consiglio di Amministrazione, i sostituti dei Fondatori promotori qualora vengano meno, i Fondatori onorari e due Componenti del Collegio dei Revisori Contabili, tra cui il Presidente, secondo quanto già stabilito dall’art. 10.

L’Assemblea è convocata dal Fondatore Promotore più anziano o su richiesta di un terzo dei membri dell’assemblea dei Fondatori Promotori.

L’Assemblea dei Fondatori Promotori approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo.

L’assemblea dei Fondatori Promotori è presieduta dal Fondatore Promotore più anziano.

Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori Promotori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente dell’Assemblea.

 

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da cinque a nove.

Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da membri scelti dall’Assemblea dei Fondatori Promotori. La composizione del successivo consiglio sarà la seguente: fino a due su nove consiglieri saranno nominati dal Collegio dei Partecipanti, fino a sette consiglieri saranno nominati dall’Assemblea dei Fondatori e promotori; faranno parte del consiglio di amministrazione di diritto fin dalla costituzione il presidente pro-tempore della Provincia di Brindisi, il Sindaco pro-tempore della città di Ostuni, in quanto sede della Fondazione, il Sindaco pro-tempore del Comune di Mesagne, un rappresentante indicato dalla Cittadella della Ricerca S.c.p.a di Brindisi, in quanto sede degli studi di supporto della Fondazione. Il consiglio potrà ritenersi validamente costituito e operare con l’avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori e da parte dei Partecipanti. Qualora non si costituisse l’assemblea dei partecipanti, tutti i membri del C.d.A. saranno nominati dall’Assemblea dei Fondatori Promotori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rinominati, salvo revoca da parte dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

In tale caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere i membri restanti devono provvedere, nel rispetto della designazione di cui sopra, alla cooptazione di altro/i consiglieri che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.

Non meno di trenta giorni prima della scadenza del Consiglio, il Presidente in carica, invita gli organi, competenti alle nomine, a procedervi entro un congruo termine, espressamente indicato.

Fino alla costituzione del nuovo consiglio sono prorogati i poteri del Consiglio preesistente.

Il nuovo Consiglio è costituito con la nomina di tutti i suoi membri.

La prima convocazione del nuovo Consiglio è effettuata dal Presidente uscente, anche se non faccia più parte del Consiglio.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento di uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano anche tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.

Esso provvede alla redazione del bilancio annuale, nonché all’approvazione di un regolamento interno e delle sue modifiche.

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

− Stabilire le linee generali dell’attività della fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e dell’attività di cui all’art. 3;

− Individuare annualmente i progetti che dovranno essere realizzati durante l’anno

in relazione agli scopi individuati all’art. 3 del presente statuto;

− Redigere il bilancio di previsione e il bilancio consultivo;

− Fissare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’art. 11 possono divenire Partecipanti;

− Nominare i Partecipanti;

− Individuare eventuali dipartimenti e uffici operativi ovvero i settori dell’attività della fondazione e procedere alla nomina dei responsabili;

− Eleggere tra i propri membri il Presidente, i Vice Presidenti;

− Nominare, al di fuori dei propri membri, il segretario della fondazione e il direttore generale;

− Deliberare sulla necessità di avvalersi di collaboratori e personale dipendente, deliberare sulla loro nomina e revoca e fissarne le attribuzioni e il trattamento;

− Deliberare in materia di contributi obbligatori e/o volontari;

− Deliberare e disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

− Deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;

− Deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;

− Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

− Redigere eventuali regolamenti interni relativi all’attività della Fondazione;

− Deliberare sulle accettazioni di donazioni, di eredità e di legati, sugli acquisti e alienazioni di immobili, sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei diritti reali;

− Nominare i membri del comitato scientifico;

− Nominare, ove lo ritenga necessario in relazione all’attività da svolgere, uno o più comitati Esecutivi tecnici, che procederanno all’esecuzione dei progetti individuati dallo stesso Consiglio;

− Nominare i membri dei comitati esecutivi tecnici, che potrà individuare sia tra i consiglieri di amministrazione, sia tra Fondatori Promotori sia tra professionisti esterni. Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l’ammissione dei partecipanti e lo scioglimento dell’ente, sono validamente adottate con la presenza dei due terzi dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi di essi.

 

ARTICOLO 17

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L’avviso deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento da uno dei Vice-Presidenti.

Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza pari alla metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni e delle delibere è redatto apposito verbale trascritto in ordine cronologico in apposito registro sottoscritto dal Presidente, o comunque da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

 

ARTICOLO 18

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli deve essere in possesso di adeguato curriculum scientifico.

Egli resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione. In caso di assenza o impedimento del presidente della fondazione, il vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il VicePresidente che sostituisce il Presidente, inoltre, esercita tutte quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale di volta in volta dal CDA o dal Presidente.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, ove non siano stati nominati comitati esecutivi, firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione; cura l’osservanza dello statuto.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione del provvedimento stesso ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva.

Il presidente può riunire i componenti e gli organi della fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto e di analisi in cui si incontrano tutti i componenti e gli organi della fondazione.

 

ARTICOLO 19

SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti tra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico-amministrativo nei settori di attività della Fondazione e che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Segretario è proposto il tempo e l’attenzione necessari affinché esse possano essere adeguatamente svolte; dà materiale esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso, redige i verbali delle assemblee, attende alla corrispondenza, svolge ogni altra attività di supporto a quella del presidente e del consiglio di amministrazione; organizza le strutture operative dell’ente, tiene i rapporti con il personale dipendente e con eventuali collaboratori. Esso dura in carica tre anni come il c.d.a. e può essere riconfermato. Nella delibera di nomina il Consiglio di Amministrazione determinerà i poteri, la competenza e l’eventuale retribuzione del Segretario che partecipa alle riunioni del c.d.a. senza diritto di voto.

 

ARTICOLO 20

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d’Amministrazione, al di fuori dei propri componenti tra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico-amministrativo e scientifico nei settori di attività della Fondazione, e che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è proposto il tempo e l’attenzione necessari affinché esse possano essere adeguatamente svolte; il Direttore che partecipa alle riunioni del C.d.A. senza diritto di voto resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.

Esso dura in carica 3 anni come il c.d.a. e può essere riconfermato nella delibera di nomina il Consiglio di Amministrazione determinerà i poteri, la competenza e l’eventuale retribuzione del Direttore Generale.

 

ARTICOLO 21

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti coloro che sono stati nominati con tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione. L’incarico può cessare per dimissione, incompatibilità, decadenza o revoca.

Al Collegio dei Partecipanti spetta la nomina di due Componenti del Consiglio di Amministrazione nonché di un Componente del Collegio dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta l’anno in periodo non recante pregiudizio all’attività della fondazione stessa.

Le delibere del Collegio saranno valide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

ARTICOLO 22

GRATUITA’ DELLE CARICHE – VOLONTARIATO

I componenti del C.d.A. e in genere tutti i rappresentanti gli organi della Fondazione non percepiscono alcun compenso salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni d’ufficio.

La Fondazione per la sua attività operativa si baserà in modo preferenziale sull’attività volontaria dei suoi partecipanti.

Il C.d.A. può deliberare il ricorso a collaborazioni esterne stabilendo il relativo compenso, sulla scorta delle esigenze della Fondazione.

 

ARTICOLO 23

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio d’Amministrazione fra personalità del mondo della cultura e della scienza che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti alle finalità della Fondazione. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri. Il Comitato dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato scientifico collabora all’elaborazione dei programmi di attività della Fondazione e ne cura il monitoraggio, e può proporre ogni iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi statutari. Il Presidente della Fondazione nomina il Presidente del Comitato scientifico, che ha funzioni di coordinamento del Comitato stesso. All’atto della costituzione della Fondazione il Presidente del Comitato Scientifico coincide con il Presidente della Fondazione.

 

ARTICOLO 24

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, che devono essere necessariamente iscritti all’apposito registro dei revisori; la nomina di due membri del Collegio e la designazione del Presidente spetta all’assemblea dei Fondatori Promotori; la nomina del terzo membro del Collegio dei Revisori Contabili spetta al Collegio dei Partecipanti. Qualora non si costituisse l’Assemblea, dei Partecipanti, tutti i membri del Collegio dei Revisori Contabili saranno nominati dall’Assemblea dei Fondatori Promotori.

Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente; si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ed, in ogni caso, per l’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tutti i suoi membri e col voto della maggioranza di essi.

Delle riunioni del Collegio è redatto verbale trascritto in apposito registro e sottoscritto da tutti i membri del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori è organo di consulenza tecnico -contabile della Fondazione e provvede alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

I membri del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Degli accertamenti eseguiti deve redigersi verbale nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico – contabile.

 

ARTICOLO 25

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della fondazione per Qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altre ONLUS, ovvero ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 26

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.